DOMANDA:
Il mio ex-marito non mi paga l’assegno di mantenimento cosa posso fare? Scusate se contatto voi, ma sono davvero abbattuta da tutta questa situazione. Spero che possiate aiutarmi, grazie per la disponibilità.
RISPOSTA:
Il mancato assolvimento dell’obbligo di mantenimento così come fissato per il coniuge cd. debole e per i figli da un provvedimento di separazione o divorzio, comporta importanti conseguenze sfavorevoli per il soggetto obbligato.
Innanzitutto tale condotta può esporre il coniuge inadempiente ad un procedimento penale e, all’esito, ad una condanna. Il reato è quello di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” che punisce chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge.
Sul piano civile sono invece previsti diversi strumenti per ottenere coattivamente quanto riconosciuto dal Giudice a titolo di mantenimento. Certamente in caso di inadempienza, gli aventi diritto al mantenimento possono fare istanza al Giudice affinché ordini a terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato, quale il datore di lavoro o anche l’Inps se pensionato, che una parte di queste venga distratta agli aventi diritto. A fronte dell’inadempienza, un altro rimedio a favore degli aventi diritto è il sequestro di parte dei beni dell’obbligato. E’ possibile inoltre aggredire i beni del debitore con l’esecuzione forzata. Possono essere infatti pignorati beni mobili, tra cui il conto corrente e lo stipendio, beni mobili registrati (es., l’automobile) e immobili. Infine, qualora il genitore obbligato non ha i mezzi per pagare, è possibile rivolgersi agli altri ascendenti legittimi o naturali, prima fra tutti i nonni.